Aumento del limite massimo di spesa per i funerali dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il limite massimo di L. 75 per i funerali di un sottufficiale o militare di truppa, previsto dal secondo comma del paragrafo 397 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, e' elevato a L. 8000.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 ottobre 1946.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI