Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per il trattamento economico ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra previsti nell'art. 56, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325, non si applicano le disposizioni vigenti per la generalita' dei componenti Commissioni, Comitati e Collegi comunque denominati istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.
2. Ai suddetti membri, per l'opera prestata nella sede della Commissione, e' dovuto il compenso di lire settanta per ogni visita medica effettivamente eseguita collegialmente con altri componenti la Commissione stessa.
3. Tale compenso per piu' visite non puo' superare le lire duemila giornaliere. E' inoltre dovuto, quando si eseguano visite a domicilio nello stesso Comune sede della Commissione, il rimborso delle eventuali spese di trasporto con mezzi ordinari di linea o la indennita' chilometrica come stabilita a favore dei funzionari dello Stato per i tratti di percorso non serviti da detti mezzi ordinari.
4. Nei casi di visite collegiali eseguite fuori del Comune sede della Commissione, ai detti membri compete il trattamento economico previsto per i funzionari dello Stato di grado sesto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI