Modificazione di pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per il pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro, fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'Amministrazione dell'interno e' autorizzata ad emettere, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ordini di accreditamento fino al limite di 25 milioni a favore del Prefetto di Roma e fino al limite di 8 milioni a favore dei Prefetti di L'Aquila, Bari, Catania, Napoli, Perugia e Reggio Calabria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI