Concessione all'Istituto centrale di statistica di un'assegnazione straordinaria per fronteggiare maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-1948
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, a favore dell'Istituto centrale di statistica, un'assegnazione straordinaria di L. 183.000.000 per la copertura di corrispondenti maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-48:
a) per aumento di stipendi e retribuzioni in dipendenza dell'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;
b) per aumento dell'indennita' caroviveri in dipendenza delle variazioni al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
c) per aumento indennita' capo-pane in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 734.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI