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Concessione all'Istituto centrale di statistica di un'assegnazione straordinaria per fronteggiare maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-1948

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, a favore dell'Istituto centrale di statistica, un'assegnazione straordinaria di L. 183.000.000 per la copertura di corrispondenti maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-48:

  1. a) per aumento di stipendi e retribuzioni in dipendenza dell'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

  2. b) per aumento dell'indennita' caroviveri in dipendenza delle variazioni al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

  3. c) per aumento indennita' capo-pane in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 734.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI