Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo e cinquecento milioni disposta con i decreti legislativi 10 luglio 1946, n. 31 e 24 ottobre 1946, n. 467, per la concessione di contributi nelle spese di ricostruzione di beni strumentali nelle aziende agricole danneggiate dalla guerra, e' ridotta di trenta milioni di lire.
2. Nella eguale misura e' aumentata la complessiva autorizzazione di spesa di lire otto miliardi e duecento milioni di cui ai decreti legislativi 1 luglio 1946, n. 81, 8 ottobre 1947, n. 1434, 12 dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121 e 17 marzo 1948, n. 319, per la concessione di contributi previsti all'art. 1 del gia' menzionato decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31, a favore della ripresa delle aziende agricole e della utilizzazione della mano d'opera disoccupata.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del precedente articolo.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI