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Servizi di consegnatario cassiere presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai servizi di economato della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e della Direzione generale degli Istituti di previdenza provvedono due distinti consegnatari-cassieri.

2. Alla gestione dei detti consegnatari-cassieri sono estese, in quanto applicabili, le norme del regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796, per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali con le successive modificazioni ed integrazioni e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti articoli 2 e 3.

Art. 2

1. Le funzioni di consegnatario-cassiere, per ciascuna delle Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al nono delle carriere amministrative o d'ordine del Ministero del tesoro ovvero delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3

1. Gli incarichi per le funzioni di consegnatario-cassiere di cui all'articolo precedente vengono conferiti, per un periodo di tre anni, con determinazione dei rispettivi direttori generali, dai quali i consegnatari-cassieri, per tutto quanto riguarda le funzioni stesse, direttamente dipendono.

2. Tali determinazioni devono essere sottoposte al visto della Corte dei conti.

3. Al conferimento degli incarichi di cui innanzi viene provveduto previo assenso della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, se si tratti di funzionari della carriera amministrativa o d'ordine del Ministero stesso e previo assenso della Ragioneria generale dello Stato se si tratti di funzionari delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale stessa.

4. I direttori generali designano rispettivamente un direttore capo divisione che eserciti la vigilanza sui consegnatari-cassieri ai sensi del regolamento citato nel precedente art. 1. La vigilanza contabile e le verifiche di cassa sono affidate alla competente Ragioneria centrale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI