Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per il pagamento delle integrazioni di aggio previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, a favore degli esattori delle imposte dirette, sono autorizzate, in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, aperture di credito per un importo non superiore a lire trenta milioni, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI