Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le tabelle A e B per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla legge 10 gennaio 1929, n. 59, e modificate dalla legge 4 giugno 1936, n. 1129, sono sostituite dalle allegate tabelle A e B.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1 luglio 1946.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1948
EINAUDI
PICCIONI - PACCIARDI -
Visto, il Guardasigilli: GRASSI