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Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1948-49

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1948-49, le seguenti spese:

  1. 1) L. 25.000.000 quale contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

  2. 2) L. 20.000.000 per l'invio di delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);

  3. 3) L. 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso sedi diplomatiche e consolari all'estero;

  4. 4) L. 8.000.000 per riparazioni straordinarie di danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali:

  5. 5) L. 60.000.000 per il rimpatrio all'estero degli impiegati locali che si sono trovati in Italia per effetto delle contingenze belliche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI