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Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1948-49

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' del bilancio di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 1).

Art. 3

1. L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita del bilancio di previsione annesso alla presente legge. (Appendice n. 2).

2. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso al detto bilancio.

Art. 4

1. E' autorizzata, sul bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 20.000.000.000 per l'acquisto di materie prime, materiali mobili, attrezzi ed articoli diversi, per la ricostituzione delle scorte, distrutte, danneggiate ed esportate per fatto di guerra.

2. Sullo stesso bilancio sono, inoltre, autorizzate, per le esigenze relative alla ricostruzione per danni subiti in seguito ad aventi bellici, le seguenti spese:

3. L. 300.000.000 per l'acquisto, la costruzione, ricostruzione e riparazione di edifici, stabilimenti ed opidici;

4. L. 490.000.000 per acquisto e riparazione di macchinari ed impianti.

Art. 6

1. Per le spese di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e' autorizzata lo concessione, da parte del Tesoro, di una sovvenzione straordinaria di L. 20.800.000.000 a favore dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI