Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1948-49
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. E' autorizzata, per l'esercizio 1948-49, la spesa complessiva di L. 880.000.000, di cui L. 800.000.900 per reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e L. 80.000.000 per assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI