Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministro della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dell'annesso stato di previsione.
Art. 2
1. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'esercizio finanziario 1948-49, quelli descritti negli annessi elenchi numeri 1, 2 e 3.
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1948-49 sono autorizzate le seguenti spese:
2. L. 1.004.000.000 per allestimento straordinario di armi e munizioni;
3. L. 3.000.000.000 per acquisto e importazione di armi e munizioni;
4. L. 2.000.000.000 per acquisto e allestimento di materiali del genio per le dotazioni degli enti e delle unita' dell'esercito;
5. L. 3.000.000.000 per il ripristino e l'adattamento di immobili in uso all'esercito danneggiati per cause di guerra;
6. L. 100.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, inscritto e non inscritto nel naviglio da guerra dello Stato;
7. L. 500.000.000 per la liquidazione di spese residue relative alla gestione del naviglio requisito o noleggiato, inscritto e non inscritto nel naviglio da guerra dello Stato;
8. L. 400.000.000 per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime;
9. L. 300.000.000 per lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali;
10. L. 100.000.000 per il recupero di navi mercantili affondate nei porti;
11. L. 200.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani (Marina);
12. L. 600.000.000 per il ripristino e l'adattamento di immobili dell'aeronautica militare danneggiati dalla guerra;
13. L. 265.000.000 per la sistemazione di nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, per l'acquisto ed espropriazione di immobili, nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti;
14. L. 25.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani (Aeronautica);
15. L. 70.000.000 per allestimento straordinario di armi e munizioni per i carabinieri;
16. L. 2.000.000.000 per la liquidazione di forniture e servizi eseguiti per la guerra 1940-45 nonche' per spese (escluse quelle di personale) relative a servizi e prestazioni dipendenti dalla guerra (Esercito);
17. L. 1.000.000.000 per la liquidazione di forniture e servizi eseguiti per la guerra 1940-45 nonche' per spese (escluse quelle di personale) relative a servizi e prestazioni dipendenti dalla guerra (Marina);
18. L. 654.000.000 per la liquidazione di forniture e servizi eseguiti per la guerra 1940-45 nonche' per spese (escluse quelle di personale) relative a servizi e prestazioni dipendenti dalla guerra (Aeronautica).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI