Regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse della campagna 1947-48 e disciplina della produzione e distribuzione degli oli di sanse della campagna stessa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I residui delle torchiature delle olive prodotte nella campagna 1947-48, comunemente denominate sanse, i residui della lavorazione delle sanse al frullino prodotte nella stessa campagna e gli oli comunque ricavati dalle suddette sanse rimangono nella libera disponibilita' di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per quanto concerne il prezzo.
Art. 2
1. Il Comitato interministeriale del prezzi determina i prezzi delle sanse indicate nell'articolo precedente che formarono oggetto di contratto anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, e per le quali non fu fatta alcuna determinazione convenzionale di prezzo non fu convenuto il moda di addivenire a tale determinazione.
2. Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi non ha effetto in pregiudizio delle convenzioni integrative dei contratti indicati nel comma precedente con le quali si pattuisca un prezzo diverso o un diverso modo di determinarlo, se le convenzioni stesse sono concluse entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - LOMBARDO - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI