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Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (sedicesimo provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 4.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del bilancio, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3

1. Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Azienda nazionale autonomia per le strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI