Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalita' di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), delle indennita' di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Fino al 30 giugno 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, e' autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedere con mandati diretti, la emissione di aperture di credito per le sottonotate spese e nei limiti di importo per ciascuna a fianco indicato:
1) per il pagamento delle integrazioni dei
2) bilanci degli Enti Comunali di Assistenza,
3) fino a lire................................ 100.000.000 per il pagamento delle indennita di ca-
ropane agli assistiti, fino a lire......... 100.000.000 per i pagamenti del servizio raziona-
mento consumi alimentari, fino a lire...... 50.000.000 per i pagamenti da effettuarsi sul ca-
pitolo 413-ter del bilancio di previsione4) della spesa del Ministero del tesoro, eser-
5) cizio 1948-49, fino a lire................. 50.000.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI