Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate giusta la tabella 1, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
1. E' consentita la importazione temporanea di fotografie, negative, pellicole per fotolito, bozzetti, disegni, quadri e cliches, destinati ad essere riprodotte a stampa.
2. Il termine massimo per la riesportazione e' fissato in un anno.
Art. 3
1. La importazione temporanea di tessuti di cotone, di lino o misti di cotone e di lino per essere ricamati e imbianchiti, o ricamati e tinti, concessa con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e' estesa ai tessuti e confezioni di ogni specie per essere ricamati, per essere rifiniti (orlati, occhiellati, ecc.) oppure per essere ricamati e rifiniti.
2. La quantita' minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 20 ed in un anno.
Art. 4
1. La temporanea importazione di ferro ed acciaio in barre e verghe tonde (vergella) per la fabbricazione di chiodi per tappezzieri (sellerine), prevista, con regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38, e' estesa al ferro o acciaio comune, laminato a caldo (vergella), per la fabbricazione di chiodi e punte di ogni specie.
2. La quantita' minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 100 ed in un anno.
3. E' abolita la restituzione diritti sulle punte di Parigi e sugli altri articoli di chioderia, concessa con i regi decreti 9 agosto 1883, n. 1599 (serie terza), e 29 maggio 1895, n. 353.
Art. 5
1. Alle merci ammesse alla temporanea esportazione per essere lavorate, giusta la tabella II annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le metalline povere (residuate dal trattamento dei minerali contenenti metalli preziosi e dal trattamento delle ceneri degli orafi e argentieri), per il recupero dei metalli in esse ancora contenuti.
2. Il termine massimo per la reimportazione e' fissato in un anno.
3. La concessione prevista nel primo comma, e' valevole fino al 30 giugno 1949.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1948
EINAUDI -
DE GASPERI - VANONI - LOMBARDO - MERZAGORA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI