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Indennita' per danni alla proprieta' Industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I cittadini italiani che, in applicazione degli Accordi in materia economico-finanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli stati Uniti d'America il 14 agosto 1947 e resi esecutivi con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1747, hanno perduto l'esercizio dei diritti indicati nel seguente comma del presente articolo possono chiedere l'equa indennita' in lire prevista al paragrafo 8 del l'art. 1 del Memorandum d'intesa concernente il regolamento di determinati claims del tempo di guerra e di questioni connesse, facente parte dei detti Accordi.

2. Tale indennita', puo' essere richiesta nei casi in appresso:

  1. a) per danno accertato derivante dal sequestro e dalla divulgazione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di ritrovati tecnici brevettati o no, conformemente ai programmi applicati dal detto Governo per l'acquisto e la divulgazione dei ritrovati stessi in rapporto allo stato di guerra, nonche' per danno accertato derivante dall'uso, da parte di qualsiasi persona negli Stati Uniti d'America, delle informazioni cosi' divulgate;

  2. b) per perdita accertata di canoni o di altri compensi o diritti a ricevere canoni o altri compensi, per uso - nel periodo dal 1 settembre 1939 al 31 dicembre 1945 - di invenzioni, brevetti o diritti di brevetto posseduti negli Stati Uniti d'America ovvero soggetti a restituzione, in base al Memorandum d'intesa riguardante i beni italiani negli Stati Uniti d'America e taluni claims di cittadini degli Stati Uniti d'America, facente parte degli Accordi indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 2

1. Dall'indennita' prevista all'art. 1 della presente legge (debbono detrarsi le somme che gli aventi diritto potranno ottenere sia dal Governo degli Stati Uniti d'America, sia dai titolari delle licenze, non gravate da canoni e non esclusive, concesse dal detto Governo.

2. Nel computo del danno deve tenersi debito conto dei benefici eventualmente derivanti dalle disposizioni con tenute nell'allegato XV, lettera a), del Trattato di pace fra l'Italia, e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 3

1. Le domande di indennizzo debbono essere presentate, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, anche per il tramite dell'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

2. All'interessato e' concesso altresi' un ulteriore termine di 180 giorni per documentarne la fondatezza.

Art. 4

1. Per quanto non e' disposto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella, legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, in materia di risarcimento dei danni di guerra.

Art. 5

1. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

Art. 6

1. In via transitoria, e dopo la presentazione della domanda e durante la procedura di accertamento, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, in attesa della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, ha facolta', su richiesta dell'interessato ed ove questi dimostri di averne necessita' per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero, di disporre la corresponsione di acconti sull'indennizzo medesimo, in misura non eccedente, complessivamente, il venticinque per cento del presunto danno risarcibile.

2. Il Ministero del tesoro per le eventuali somme anticipate in piu', nonche' per il recupero delle somme di cui all'art. 2, procedera' alle operazioni di riscossione con la procedura ed i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette come all'art. 23 della citata legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato fino alla concorrenza di cento milioni di lire per l'esercizio 1948-49.

4. Agli altri stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge sara' provveduto con iscrizione della spesa negli stati di previsione del Ministero del tesoro degli esercizi futuri.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - LOMBARDO - MERZAGORA - SFORZA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI