Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Trestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo, sono considerati, fino al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino, ecc.) del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo. Restano del pari esclusi dalla franchigia:
a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonche' i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;
b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale;
c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali:
658 - olii essenziali ed essenze; 661 - profumi sintetici costituenti essenze; 765 - saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i 766 prodotta saccarinati; 767 - alcaloidi; 780 - prodotti medicinali sintetici; 780-bis - prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati come specialita medicinali; 782 - specialita medicinali; 806 - pelli da pellicceria.
2. Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e fitopatologica dell'igiene e della incolumita' pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento della esportazione.
Art. 2
1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, e' consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessita', nonche' delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro ed ad interim per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero:
1) zucchero;
2) caffe' e surrogati di caffe';
3) cacao;
4) spiriti;
5) birra;
6) oli di semi alimentari;
7) ... lubrificanti;
8) filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.
2. Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessita' della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.
Art. 3
1. Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate, salvo per quanto concerne la riscossione del diritto di statistica, la quale e' operata al momento in cui le merci stesse dovessero essere dalla zona franca rispedite per l'estero.
2. Dette merci possono pero' essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a cio' espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.
3. Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.
Art. 4
1. Alle industrie esistenti e che sorgeranno nella zona franca potra' essere concesso:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della, reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
2. Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle finanze il quale, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), stabilira', di concerto con quello del commercio con l'estero, le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.
Art. 5
1. Le merci estere, ammesse nel territorio doganale all'importazione temporanea per essere lavorate, fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando siano riesportate, dei tributi che nella zona stessa rimangono in vigore.
2. Sono altresi' applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.
3. Le restituzioni e gli abbuoni di imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i prodotti stessi siano immassi in consumo nella zona franca, nei limiti pero' dei contingenti annui prestabiliti.
Art. 6
1. Il Ministero delle finanze determinera' in quali localita' della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantita' da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, designera' i varchi per i quali e' permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, e delimitera' la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della legge doganale, dovra' essere istituita lungo la nuova linea.
Art. 7
1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge e del regolamento doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonche' tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.
Art. 8
1. In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:
a) la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;
b) il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;
c) il deposito di merci estere nella zona franca, in localita' ed in quantita' non permessa.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.
Art. 9
1. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facolta' di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.
Art. 10
1. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sara' provveduto con appositi stanziamenti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
2. Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge.
3. Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.
Art. 11
1. In attesa che il regime di zona franca sia attuato e' concessa l'immissione in consumo nel territorio, di cui al precedente art. 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, indicati nelle annesse tabelle A e B, nei limiti dei contingenti annui fissati nelle tabelle stesse.