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Disposizioni concernenti promozioni e concorsi di ammissione in taluni ruoli del Corpo del genio civile

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le promozioni al grado 10° dei ruoli di gruppo C del personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica sono conferite, fino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalita' stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450.

Art. 2

1. Ai concorsi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per la nomina nel grado iniziale del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili (gruppo B) del Corpo del genio civile, sono ammessi a partecipare gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici muniti del diploma di abilitazione magistrale, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti dagli articoli suddetti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI