Modificazione dell'art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, i Provveditori alle opere pubbliche per i lavori che rientrano nei limiti di competenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono autorizzati a stipulare le convenzioni con i tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti, della direzione ed assistenza ai lavori ed a corrispondere i compensi relativi.
2. I fondi all'uopo occorrenti saranno iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI TUPINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI