Norme relative all'imposta di negoziazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' sospesa fino al 1 gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relativo al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che pur essendo quotati non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.
2. Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 ed osservati i criteri di estimazione stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, i comitati direttivi degli agenti di cambio di cui al citato regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle Imposte dirette istituite con l'art. 1 dei decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.
3. Resta ferma la facolta' di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173; essa puo' essere esercitata fino al giorno fissato per la discussione avanti le suddette Commissioni provinciali delle Imposte dirette.
Art. 2
1. Il limite del capitale sociale stabilito per la valutazione obbligatoria dei titoli delle societa' con capitale sociale non inferiore a L. 250 000 di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e' elevato a L. 4.000.000, rimanente facoltativa la valutazione prevista dal successivo art. 5, quando il capitale sociale e' inferiore a L. 4.000.000.
2. La trasmissione dell'elenco delle societa' prescritta dal terzo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, deve essere eseguita dall'Ufficio del registro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la valutazione degli anni 1946 e 1947 agli effetti dell'imposta dovuta per gli anni 1947 e 1948 ed entro il 30 aprile 1949 per la valutazione dell'anno 1948 agli effetti dell'imposta dovuta per il 1949.
3. Il termine utile per la richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, per l'imposta relativa all'anno 1947, e' fissato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. In caso che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la relazione estimativa prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 326, essa ha valore di deliberazione del Comitato direttivo dagli agenti di cambio, salvo all'Amministrazione finanziaria e al contribuente la facolta' di ricorrere nel termine di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975.
2. E' confermato l'obbligo della presentazione della denunzia, entro il 31 maggio di ciascun anno, della situazione dei titoli di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.
3. Nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1948, tale denunzia dovra' essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI