Promozione al grado 8° di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le promozioni al grado 8° del ruolo di gruppo A, del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' sono conferite, nei limiti di tempo fissati dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalita' stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore col giorno successivo e quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI