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Disposizioni integrative del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, riguardante i ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il conferimento, da effettuare non oltre il 31 dicembre 1948, dei posti che all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 807, risultino disponibili nei gradi superiori al 9° di gruppo A, al 10° di gruppo B e al 12° di gruppo G dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, e che non siano stati assegnati all'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianita' normalmente richiesti sono ridotti di un anno e mezzo.

2. La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni, e di essa non si puo' fruire per conseguire piu' di una promozione.

Art. 2

1. Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali puo' essere ammesso ai concorsi previsti nell'art. 4 del citato decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, soltanto se, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti, si trovi in servizio presso le Amministrazioni predette da almeno un anno alla data del bando di concorso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - LOMBARDO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI