Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del "fondo nazionale di soccorso invernale"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:
1) biglietti di importo fino a L. 200. . . . . . . . . . . . . L. 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500 . . . . . . . . . . L. 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 . . . . . . . . . L. 100 biglietti di importo oltre L. 1000 . . . . . . . . . . . . L. 200
Art. 2
1. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 1, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:
a) ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:
1) per i biglietti di importo fino a L. 100 . . . . . . . . . L. 10 per i biglietti di importo da L. 101 a L. 200. . . . . . . L. 20 per i biglietti di importo superiore a L. 200. . . . . . . L. 40
b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani):
1) sovraprezzo fisso di L. 5.
Art. 3
1. Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 2 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - CORBELLINI - FANFANI PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI