Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco conferiti all'ammasso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4% dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1% prevista, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a partire dal 1 dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. Analogo trattamento si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI