Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'avocazione prevista dal decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1 gennaio 1939 31 dicembre 1948.
2. Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggano origine da attivita' ed operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948.
3. Sono del pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati nell'art. 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330.
Art. 2
1. L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'art. 1 si prescrive col 31 dicembre 1951.
2. Per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, l'azione della Finanza si prescrive nel termine stabilito, per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nel primo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.
Art. 3
1. E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, per l'accertamento d'ufficio dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e per la rettifica, ai fini dell'imposta medesima, dei profitti dichiarati.
2. La notifica dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette a titolo di avocazione di profitti eccezionali di contingenza, nonche' a titolo di avocazione di profitti di regime, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si considera efficace ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e della relativa avocazione, nei casi in cui i profitti accertati secondo uno dei titoli sopra Indicati siano riconosciuti come aventi natura di profitti di guerra.
Art. 4
1. I termini previsti nell'art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e per l'accertamento d'ufficio nei confronti di quei contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1951 e al 31 dicembre 1952.
Art. 5
1. Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, e del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, o di altre disposizioni legislative, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.
2. Alla stessa data sono prorogati i termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e societa' tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere nel corso dell'anno 1949, nonche' il termine fissato dall'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo 10 settembre 1947, n. 892.
3. Per i redditi mobiliari di categoria B e C-1 che non erano definiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 892, l'Amministrazione finanziaria puo' rettificare i redditi rivalutati e quelli dichiarati dai contribuenti in sede di rettifica dei redditi stessi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione a ruolo dei redditi rivalutati.
Art. 6
1. Sono altresi' prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - GRASSI - PELLA - SEGNI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI