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Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e indulto per i reati previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e per il reato previsto dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente prorogato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, nonche' indulto di un terzo delle pene comminate per gli altri reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con relative proroghe, purche' si tratti di reati per i quali la legge 23 luglio 1948, n. 970, abbia diminuito le pene.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI