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Elezioni regionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Province, che non fossero avvenute prima, avranno luogo il giorno 30 ottobre 1949.

2. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' fissare le elezioni per date anteriori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI