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Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, relativo alla misura dei compensi da corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori metrici aggiunti in prova

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, e' fissata in L. 4000 mensili per gli estranei all'Amministrazione, ed in L. 3000 per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1 gennaio 1948.

2. I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa si fa fronte con l'aumento dei diritti dovuti per i saggi di metalli preziosi stabilito dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606.

2. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato.
sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato Data, a Roma, addi' 24 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - LOMBARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI