Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonche' del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, Con le seguenti modifiche:
2. Art. 2. - Al secondo comma, dopo le parole: "alla ricostruzione", aggiungere: "ed alla riattivazione".
3. Art. 4. - Al primo comma, dopo le parole: "di pubblica utilita'", aggiungere: "e sono altresi' dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge".
4. Art. 7. - Al secondo comma, alle parole: "potra' accordare", sostituire: "accordera'".
5. Sono pure ratificati il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e l'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, quest'ultimo con la seguente modifica:
6. Art. 10. - sopprimere l'ultimo comma.
Art. 2
1. Alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonche' alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e' esteso il privilegio previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 1 ottobre 1917, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata.
2. Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte piu' annotazioni di privilegio, l'ordine di priority e' determinato dalla data delle annotazioni medesime. Alle operazioni, di cui al primo comma del presente articolo, si estendono anche, in quanto applicabili, gli articoli 6, 9 comma primo e secondo, e 10 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367.
Art. 3
1. Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e dall'ultimo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367, si applicano anche alle operazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni.
2. Tutte le esenzioni ed agevolazioni sopra indicate si applicano anche alla costituzione di garanzie da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni concesse ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.
Art. 4
1. Le disposizioni dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse.
Art. 5
1. Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:
a) a tutti i Comuni delle province di Frosinone e Latina, ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto;
b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed alla lettera a) del presente articolo, posteriori al 1 gennaio 1944.
Art. 6
1. Per i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, le Sezioni di credito industriale degli istituti finanziatori possono essere autorizzate dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilita' provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, nonche' dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Analoga autorizzazione puo' essere concessa alle predette Sezioni di credito industriale per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.
2. Alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi emessi ai sensi del comma precedente si applicano tutte le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244.
3. Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata su ciascuna operazione e' addebitata nella misura del 70 per cento della perdita stessa ai rispettivi fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificati dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.
4. Per tali finanziamenti lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata non superiore ai dieci anni entro i limiti complessivi dell'onere gia' autorizzato con l'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 numero 1598, modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.
Art. 7
1. Il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, e l'obbligo del rimborso del finanziamento.
Art. 8
1. I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono concessi dai Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna e, per quanto riguarda la Sezione del credito industriale del Banco di Napoli, in deroga al proprio statuto, dal Comitato tecnico consultivo, istituito con l'art. 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, che, all'uopo, ha funzione di Comitato tecnico amministrativo.
2. I predetti Comitati tutti sono integrati dalla partecipazione con voto deliberativo, ove non sia gia' prevista dai relativi statuti e regolamenti, di un rappresentante, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, e di un rappresentante della Regione.
3. Per le operazioni di finanziamento da, effettuare dal Banco di Sicilia, il rappresentante della Regione e' designato dalla Giunta regionale siciliana.
4. Per le operazioni di finanziamento da effettuare dal Banco di Sardegna e dal Banco di Napoli, partecipa alle deliberazioni del Comitato competente, fino alla costituzione delle Assemblee regionali:
a) per il Banco di Sardegna, un rappresentante eletto dalla Consulta sarda;
b) per il Banco di Napoli il presidente della Camera di commercio industria e agricoltura della Provincia alla quale l'operazione di credito si riferisce.
5. Nella deliberazione, relativa a ciascun finanziamento, debbono essere determinate la misura e la durata del concorso negli interessi da parte dello Stato, a norma dell'ultimo comma dell'art. 6.
6. Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e il commercio da emanare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutivita' entro il predetto termine alla Sezione di credito industriale competente le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti. Il termine di trenta giorni e' prorogabile soltanto per l'eventuale ulteriore tempo necessario per la registrazione del decreto interministeriale da parte della Corte dei conti.
Art. 9
1. Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente e' fissato nella misura del tasso ufficiale (i sconto aumentato del 3,50 per cento.
2. Non puo' imporsi al mutuatario, anche se consenziente, alcun altro onere o spesa a qualsiasi titolo.
Art. 10
1. I finanziamenti previsti dall'art. 8 possono essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa.
2. La norma del comma precedente non si applica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati per fatto bellico.
Art. 11
1. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria e commercio, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la restituzione da parte degli Istituti di credito delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato a norma dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.