Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350.000.000 per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. "E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, l'ulteriore spesa; di lire 350.000.000 per provvedere, nei Comuni danneggiati; dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori ed alla concessione di sussidi a sensi del citato art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 e successive integrazioni.
Art. 2
1. E' consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre localita' della Provincia, quando sia preventivamente accertata l'impossibilita' tecnica di ricostruzione nella localita' danneggiata
2. Le ditte che hanno presentato la domanda per la concessione del sussidio a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44, per la riparazione e la ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, possono presentare o integrare la documentazione a corredo della domanda stessa entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI