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Disposizioni in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria ed Abruzzi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3

1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1948
EINAUDI
Da GASPERI - TUPINI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI