Disposizioni in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria ed Abruzzi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-1949, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni e piene dell'estate 1948 nel Piemonte, nella Liguria e negli Abruzzi, alle necessita' piu' urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 3
1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1948
EINAUDI
Da GASPERI - TUPINI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI