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Determinazione della misura delle indennita' di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le misure delle indennita' di studio e di carica spettanti, a decorrere dal 1 luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, al personale insegnante, direttivo, ispettivo ed assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti sono stabilite nell'annessa tabella.

2. A decorrere dal 1 luglio 1948 il compenso per lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e' assegnato a tutto il personale di cui al precedente comma nella misura mensile forfetaria indicata nella predetta tabella.

3. Il compenso forfetario di cui ai precedente comma e', corrisposto, in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31 luglio per il personale insegnante e assistente ed al periodo dal 1 settembre al 31 luglio per il personale direttivo ed ispettivo.

Art. 2

1. Le indennita' ed il compenso di lavoro straordinario previsti nel precedente articolo non sono computabili agli effetti della pensione.

2. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di studio e di un compenso di lavoro straordinario, ne' piu' di una indennita' di carica.

3. Per i maestri incaricati della supplenza di un circolo di direzione didattica e per i direttori incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica, l'indennita' di carica non e' cumulabile, salvo l'opzione per il trattamento piu' favorevole, con la retribuzione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, numero 264.

Art. 3

1. Le indennita' di studio e di carica di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze: e sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio e della retribuzione.

2. Il compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti articoli non e' dovuto durante i periodi di congedo e di aspettativa e in tutti gli altri casi in cui lo stipendio e la retribuzione vengano ridotti o sospesi.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nel disegno di legge n. 152 presentato il 29 novembre 1948 al Parlamento e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI