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Modificazioni alle indennita' dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche

Testo vigente

La. Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche e' assegnata, in relazione al proprio grado indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, una indennita' mensile fissa, esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del 12 per cento di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nella misura stabilita dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, escluso qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti modificativi di detto decreto.

2. Sono abrogati il quarto comma dell'art. 138 ed il settimo comma dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonche' il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 687.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI