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Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I numeri 36, 51, 52, 78, 82, 85 e 183 della tabella allegato A alla legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con decreto legislativo 30 maggio 197 n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 2

1. Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono raddoppiate:

2. 23 (autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialita' medicinali);

3. 27 (autorizzazione per importare, esportare, ecc., oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente);

4. 28 (autorizzazione per apertura od esercizio stabilimenti di produzione o smercio di acque minerali);

5. 31 (autorizzazione per apertura o esercizio stabilimenti termali-balneari, ecc.);

6. 32 (autorizzazione a detenere sostanze radioattive, ecc.);

7. 33 (autorizzazione per apertura o esercizio ambulatori, ecc.);

8. 42 (autorizzazione vendita carne, ecc.);

9. 43 (autorizzazione laboratori carni insaccate);

10. 44 (autorizzazione produzione estratti originali animali o vegetali, ecc.);

11. 54 (licenza di caccia o di uccellagione);

12. 55 (licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in terreno libero);

13. 70 lettera a) (licenza deposito prodotti e materiali esplosivi); 71 (licenza introduzione, transito prodotti esplodenti);

14. 72 (licenza spari armi da fuoco, ecc.);

15. 73 (autorizzazione uso armi, deflagrazione sostanze esplosive, ecc. nei porti);

16. 74 (autorizzazione industria gas tossici);

17. 75 (patente abilitazione impiego gas tossici, ecc.);

18. 77 (licenza apertura teatri);

19. 79 (licenza per dare in luogo pubblico diverso da dal teatri, ecc., accademie, spettacoli, ecc.);

20. 81 (licenza per aprire circoli o scuole da ballo);

21. 83 (nulla osta per rappresentazione al pubblico pellicole cinematografiche);

22. 84 (lettura e revisione copioni, ecc.);

23. 86 (autorizzazione ad esercitare la vendita al minuto di bevande ultralcooliche);

24. 87 (autorizzazione per spacci alcolici ad alta o bassa gradazione presso enti collettivi o circoli privati);

25. 89 (licenza temporanea in occasione di fiere, feste, ecc.);

26. 95 (licenza per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno);

27. 96 (licenza per aprire o condurre agenzie di affari);

28. 98 (dichiarazione esercizio commercio cose antiche, ecc.);

29. 99 (dichiarazione esercizio commercio cose usate);

30. 101 (licenza per prestare opera di vigilanza o di custodia);

31. 103 (decreto approvazione guardie particolari giurate);

32. 113 (iscrizione al registro delle imprese);

33. 115 lettere a) e b) (iscrizione nel registro delle imprese);

34. 110 (trascrizione contratti ed atti, ecc.);

35. 132 (autorizzazione raccogliere piante officinali);

36. 133 (autorizzazione impianto vivai piante, stabilimenti, ecc.);

37. 134 (licenza produzione materiale ovicolo o cunicolo, ecc.);

38. 135 (autorizzazione vendite straordinarie e di liquidazione);

39. 154 (licenza impianto funicolari, ecc.);

40. 182 (permesso eseguire voli turistici, ecc.).

Art. 3

1. Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono aumentate in ragione della meta':

2. 57 (concessione costituzione riserva chiusa di caccia);

3. 91 (licenza gestione corse cavalli, levrieri, esercizio totalizzatori e di scommesse a libro, ecc.);

4. 127 (licenza produzione a scopo di vendita di vermuth).

Art. 4

1. Le aliquote di tasse sulle concessioni governative di cui ai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, per la vidimazione annuale dei rispettivi provvedimenti amministrativi, sono dovute nelle stesse misure previste per il primo rilascio dei provvedimenti medesimi e con le stesse modalita' di pagamento:

2. 24 (autorizzazione esercizio officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici);

3. 61 (licenza raccolta, detenzione armi da guerra, ecc.);

4. 62 (licenza fabbricazione armi guerra, ecc.);

5. 65 (licenza per andare in giro con un campionario di armi);

6. 66 lettera b) (licenza vendita materiale esplosivo);

7. 68 lettera b) (licenza vendita materiale esplodente);

8. 69 lettera b) (licenza vendita materiale esplosivo);

9. 92 (licenza esercizio arte tipografica, ecc.);

10. 107 (licenza esercizio. rimessa autoveicoli o vetture);

11. 108 (licenza, esercizio locali stallaggio e simili);

12. 109 (certificato esercizio mestieri girovaghi);

13. 121 (licenza fabbrica, commercio di oggetti preziosi, ecc.).

Art. 5

1. Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, per la vidimazione dei rispettivi provvedimenti amministrativi, sono raddoppiate:

2. 60 lettera a) (vidimazione licenza fabbricazione, raccolta armi, escluse quelle da guerra);

3. 100 (vidimazione autorizzazione nomina di guardie particolari);

4. 102 (vidimazione licenza esercizio investigazioni o ricerche, ecc.).

5. Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dal n. 105 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono raddoppiate per la dichiarazione di locale di meretricio e triplicate per la vidimazione annuale della dichiarazione medesima.

Art. 6

1. Per il rilascio e per la vidimazione annuale della tessera di frontiera e' dovuta la tassa di concessione governativa rispettivamente nella misura di L 300 e di L. 200. Per il rilascio del lasciapassare frontiera provvisorio o di autorizzazione di viaggio all'estero, con la validita' massima di giorni tre, e' dovuta per ogni persona la tassa di concessione governativa nella misura di L. 200.

2. Detta tassa sara' corrisposta con marche, da annullarsi col timbro degli uffici di pubblica sicurezza, od in modo ordinario nel caso di autorizzazione collettiva a favore di piu' di cinque persone.

3. La tassa di concessione governativa di cui al n. 131 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sulla domanda per ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, la esportazione di merci nazionali, la compensazione e gli affari di reciprocita' tra merci nazionali e merci estere, e' dovuta, nel caso di domanda collettiva, per ogni, singola ditta elencata nella domanda medesima.

Art. 7

1. Per l'esercizio di case da gioco autorizzate in applicazione dei regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2448; 2 marzo 1933, n. 201 e 16 luglio 1936, n. 1404, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 dicembre 1928, numero 3125; 8 maggio 1933, n. 505 e 14 gennaio 1937, n. 62, e' dovuta annualmente, entro il mese di gennaio, dal Comune, in caso di gestione diretta, o dal concessionario la tassa di concessione governativa di L. 10 milioni.

Art. 9

1. Il decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 559, concernente l'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni a carattere voluttuario, e' abrogato.

Art. 10

1. Le tasse di cui agli articoli 1, n. 36, e 7, nonche' le differenze di tasse sui provvedimenti amministrativi rilasciati o vidimati a decorrere dal 1 gennaio 1949, vanno corrisposte nella misura prevista dalla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1 gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI