Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le ammende disciplinari applicabili al personale, anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200.
Art. 2
1. Le ammende disciplinari fino a lire 100 possono essere inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dai seguenti funzionari:
a) al personale dipendente dalle Direzioni provinciali, dal direttore provinciale;
b) al personale dipendente dai Circoli delle costruzioni, dal direttore del Circolo;
c) al personale dipendente dall'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, dal capo del servizio o dal direttore dell'ufficio autonomo cui l'impiegato e' addetto.
Art. 3
1. Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le ammende disciplinari fino a lire 100 sono inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dal capo reparto o dall'ispettore di zona.
Art. 4
1. Il limite dell'ammenda disciplinare applicabile ai ricevitori postali e telegrafici, ai collettori ed ai portalettere rurali, ai sensi degli articoli 304 e 334 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' stabilito nel massimo di lire 200, e non puo' essere inferiore a lire 10.
2. Il limite di lire 20 di cui agli articoli 71, lettera a) e 110, lettera a) del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, e' elevato a lire 80.
Art. 5
1. Restano in vigore le altre disposizioni concernenti le dette ammende disciplinari, che non contrastino con quelle contemplate nella presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI