Concessione del beneficio di cui al decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805; alla vedova di Francesco Rismondo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'aumento previsto dal decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805, e' concesso anche, a decorrere dalla data fissata nel decreto stesso, alla signora Lidia Bugliovaz, vedova di Francesco Rismondo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI