Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825, convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739, dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, e' elevato dall'1 al 2 per cento.
Art. 2
1. Per i sanitari, liberi esercenti, che si iscrivono volontariamente fra i contribuenti all'Opera nazionale, detto contributo e' stabilito nella misura di L. 2000 annue.
Art. 3
1. La riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI