Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni:
a) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;
b) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, gia' prorogato fino al 31 dicembre 1948 dal decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1593;
c) l'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, gia' prorogato dallo stesso decreto legislativo 23 dicembre 1947;
d) l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, limitatamente ai soli effetti giuridici.
Art. 2
1. L'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, e' applicabile fino al 31 dicembre 1949.
Art. 3
1. E' data facolta al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si svolgano anche in determinate sedi di Corte di appello diverse dalla Capitale, con la osservanza delle modalita' fissate con decreto del Ministro stesso.
Art. 4
1. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI