Proroga per le nomine e i trasferimenti di professori universitari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
1. Per l'anno scolastico 1948-49 le nuove nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo di Universita' e degli Istituti superiori di istruzione possono aver luogo fino al 28 febbraio 1949.
2. I concorsi a cattedre universitarie potranno essere chiesti dalle competenti Facolta' entro il 28 febbraio 1949.
3. Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purche' siano approvate fino al 28 febbraio 1949.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI