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Accettazione dei buoni del Tesoro novennali 5% 1949 In sottoscrizione di buoni ordinari del Tesoro

Testo vigente

La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata l'accettazione del buoni del Tesoro novennali cinque per cento scadenti il 15 febbraio 1949, in sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'interesse del cinque per cento.

Art. 2

1. Le richieste di sottoscrizione, di cui al precedente articolo, compilate su apposite distinte, accompagnato dai titoli relativi, potranno essere presentate alle Sezioni di tesoreria provinciale dal 15 al 28 febbraio 1949.

Art. 3

1. In corrispondenza dell'importo nominale dei buoni novennali, da versare senza cedola, verranno rilasciati agli esibitori dalle Sezioni di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del capitale nominale dei titoli versati, buoni del Tesoro ordinari ad un anno con valuta 15 gennaio 1949.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI