Aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Fino al 31 dicembre 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, e' aumentato a lire 30 milioni il limite di 5 milioni stabilito con l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI