Trattamento di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato proveniente da linee secondarie non iscritto al fondo pensioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il secondo comma, dell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e' abrogato.
Art. 2
1. La pensione agli agenti delle Ferrovie dello Stato ai quali, ai termini dell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, compete il trattamento di previdenza del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e' liquidata a norma del primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369 e successive modificazioni.
Art. 3
1. Per la liquidazione della pensione all', vedova e figli minori degli agenti di cui al precedente art. 2, le aliquote di riversibilita' previste dall'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, vengono sostituite da quelle stabilite nell'art. 8, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1910, n. 2373, convertito nella logge 7 aprile 1021, n. 360.
Art. 4
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano a decorrere dal 26 luglio 1945.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI