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Ricostituzione del comune di Armo (Imperia)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il comune di Armo, aggregato a quello di Pieve di Teco con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1862, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

2. Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Art. 2

1. L'organico del ricostituito comune di Armo ed il nuovo organico del comune di Pieve di Teco, sara' stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

2. Il numero dei posti e gradi relativi non potra' essere superiore a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

3. Al personale gia' in servizio presso il comune di Pieve di Teco, e che sara' inquadrato nell'organico del comune di Armo, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI