Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950.
Art. 2
1. Ai fini del trattamento economico, previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385, e del trattamento di missione, il capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico e' assimilato ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di grado 4°.
Art. 3
1. Oltre che alle norme di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, ed a quelle recate dalla presente legge, l'azione di recupero delle opere e del materiale di cui all'art. 1, e' soggetta unicamente alle norme della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, in quanto applicabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA SFORZA - GRASSI - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI