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Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-49, del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle Scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di eta' per il collocamento a riposo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I presidi, i direttori e i professori degli Istituti e delle Scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1 ottobre 1948, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1948-49, a loro domanda, e purche' siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.

2. Sono altresi' mantenuti in servizio, per lo stesso anno, e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti negli anni scolastici decorsi, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1948 abbiano compiuto il 70° anno di eta'. Sono convalidati gli atti dell'Amministrazione con i quali l'anzidetto personale venne trattenuto in servizio nell'anno scolastico 1947-48.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI