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Fissazione al 30 giugno 1949 del termine di presentazione delle domande di contributo a carico dello Stato, per la traslazione delle salme dei caduti In guerra e nella lotta di liberazione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. E' fissato al 30 giugno 1949 il termine stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, e prorogato al 5 ottobre 1948, con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676, circa la presentazione al Ministero della difesa delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45, e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI