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Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, sara' corrisposto, entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita ed ogni altro assegno accessorio.

Art. 2

1. All'atto dell'ammissione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sara' provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente spettanti e la somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge.

Art. 4

1. Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI