Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, sara' corrisposto, entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita ed ogni altro assegno accessorio.
Art. 2
1. All'atto dell'ammissione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sara' provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente spettanti e la somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge.
Art. 3
1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con le entrate conseguenti dal decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, numero 1421.
Art. 4
1. Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI