Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La lettera, d) dell'art. 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e' modificata come segue:
"d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatrino in conseguenza di situazioni, determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra".
L'ultimo comma dell'art. 11 di detto decreto e' modificato come segue:
"Per i profughi gia' ricoverati che, alla, data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovra' cessare il 30 giugno 1949".
Art. 2
1. Il secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e' sostituito dai seguenti:
"Ai profughi ricoverati nei centri di raccolta che presenteranno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di dimissione dai centri stessi, sara' concesso all'atto della dimissione un premio di primo stabilimento di L. 30.000 a persona oltre un sussidio straordinario di L. 10.000 a persona.
2. "La misura del sussidio straordinario e' elevata a L. 20.000 per coloro che presenteranno la domanda di dimissione entro il sessantesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
3. "I profughi, comunque, dimessi dai centri di raccolta, non potranno essere nuovamente ricoverati nei centri stessi, no ammessi al trattamento di cui all'art. 3 del presente decreto".
Art. 3
1. Le sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, il cui ulteriore funzionamento sia ritenuto indispensabile, potranno essere conservate, oltre il 31 dicembre 1948, in numero non superiore a nove. A cura del Ministero dell'Africa italiana esse saranno gradualmente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.
Art. 4
1. Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 2 saranno imputate al capitolo 41 del bilancio 1948-49 del Ministero dell'Africa italiana, per i profughi di cui al n. 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e ai capitoli 133 e 137, rispettivamente per il premio di primo stabilimento e per i sussidi straordinari, del bilancio 1948-49 del Ministero dell'interno per i profughi di cui ai numeri 2, 3 e 4 dello stesso art. 1.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare gli eventuali storni fra gli stanziamenti gia' iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1948-49.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1 gennaio 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI