Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa orientale italiana in conseguenza della guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n. 880, modificate dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334, cessano di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Il Ministro per la marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, autorizzera' la corresponsione degli assegni previsti dalla legge stessa ai marittimi che comprovino di non aver potuto rimpatriare per cause a loro non imputabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare como legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SARAGAT - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI